15/07/2015
Condominio minimo: chiarimenti sulla convocazione assembleare
Il
condominio minimo è una forma speciale di condominio in cui sono presenti solo due unità immobiliari, come accade nel caso tipico delle villette su due piani. In tal caso come bisogna comportarsi in caso di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni. In passato gli ermellini avevano ritenuto obbligatoria la convocazione dell’assemblea, nonostante la tipologia speciale di condominio, pur ritenendo applicabili gli articoli 1104, 1105 e 1106 in materia di comunione.
E’ intervenuta, però, nuovamente la Corte di Cassazione che ha corretto il tiro con
sentenza n. 7457 del 14 aprile 2015, sancendo che in caso di condominio minimo, si debbano applicare le norme sulla comunione:
“nel caso di condominio minimo, [..]non si applicano le norme sul funzionamento dell’assemblea condominiale, ma quelle relative all’amministrazione di beni oggetto di comunione in generale”. Non è pertanto più obbligatoria la convocazione dell’assemblea condominiale nel caso di condominio minimo, norma che appariva distorta nell’ambito di una tipologia di condominio speciale come quella di cui abbiamo appena trattato.
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